Descrizione
Ai sensi degli artt.55 e 56 del T.U. n.361 del 1957 e dell'art.41 del T.U. approvato con D.P.R. n.570 del 16.05.1960, modificati dall'art.9 della legge 11.08.1991 n.271 e dall'art.1 della Legge 05.02.2003 n.17, nonchè ai sensi dell'art.29 della legge 05.02.1992 n.104, gli elettori FISICAMENTE IMPEDITI possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia scelto volontariamente, purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
L'impedimento fisico, la condizione di disabilità nonchè la condizione di infermità che da diritto a votare a domicilio, devono essere certificati da medici designati dall'ASST, i quali non possono essere nè candidati nè parenti, fino al 4° grado dei candidati.
Si ricorda infine che i certificati medici sono rilasciati in forma gratuita ed in esenzione da qualsiasi diritto ed applicazione di marche.
Per tutto quanto sopra si allega la sede ambulatoriale di competenza per questo Comune (con orari e modalità di accesso) presso la quale nel periodo antecedente la data della votazione , potranno essere richieste le certificazioni di cui sopra
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 03/02/2026 12:09:24